Imu/Tasi 2017: acconto entro il 16 giugno
Il 16 giugno 2017 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU e TASI, il cui saldo andrà versato entro il 16 dicembre prossimo.
Nulla è cambiato rispetto a quanto già previsto lo scorso anno, in quanto la disciplina di riferimento non ha subito da allora alcuna modifica.
Ai fini della liquidazione dell’acconto di giugno, il contribuente deve applicare le aliquote deliberate dal Comune dove è ubicato l’immobile per il 2017.
L’acconto è pari al 50% dell’importo complessivamente calcolato.
CHI DEVE PAGARE L’IMU?
- i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
- i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- i concessionari di aree demaniali.
Se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune si può effettuare un unico versamento per l’imposta complessivamente dovuta.
CHI NON DEVE PAGARE L’IMU?
Sono escluse dal pagamento dell’IMU tutte le abitazioni principali (prime case), purché non etichettate come immobili di lusso e non rientranti nelle categorie catastali A01 (abitazioni di tipo signorile), A08 (ville), A09 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Sono inoltre equiparate all’abitazione principale e sono dunque esenti dal pagamento della tassa:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
- la casa coniugale assegnata al coniuge dal provvedimento del giudice in caso di separazione o divorzio;
- una unità immobiliare in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
- una sola unità immobiliare di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE solo se già pensionato nel Paese dove risiede e se l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.
Ogni comune può inoltre deliberare l’equiparazione ad abitazione principale di unità immobiliari possedute per proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari. La casa deve in ogni caso non deve risultare affittata.
CASI PARTICOLARI DI ESENZIONE
L’IMU non è dovuta per:
– quegli immobili costruiti da un’impresa edilizia e adibiti alla vendita, fintanto che non risultano affittati;
– i fabbricati rurali ad uso strumentale.
E inoltre l’IMU non è dovuta per gli immobili posseduti dallo Stato e i terreni agricoli che:
– sono situati all’interno dei comuni definiti come “parzialmente delimitati” nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
– sono di proprietà di coltivatori o imprenditori agricoli professionali che rientrano nelle categorie del D. Lgs. 99/2004 e iscritti alla previdenza agricola;
– si trovano sulle isole specificate dall’allegato A della legge 448/2001;
– sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Per il versamento si può ed è conveniente utilizzare il modello F24, esente da maggiorazioni per il pagamento.
Chiedi al CAF UIL il calcolo e il pagamento della tua IMU/TASI!