fonte: CAF UIL nazionale
Con il Decreto n 212/2023 pubblicato in GU n 302 del 29.12.2023, sono state apportate modifiche al Bonus barriere architettoniche.
In sintesi a seguito del DL n 212/2023 è possibile godere del bonus barriere architettoniche al 75%
- per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,
- per gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici,
- nei limiti e con i requisiti originari della agevolazione.
Tuttavia, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 in poi (data di entrata in vigore del DL n 212/2023 in fase di conversione in legge), il bonus spetta solo per gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Sono quindi escluse le spese che fino al 2023 erano ammesse relativamente al cambio degli infissi e il rifacimento dei servizi igienici.
Inoltre, il rispetto dei requisiti fissati dal Dm lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 deve risultare da un’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati.
I limiti del nuovo decreto non si applicano agli interventi per i quali al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto):
- risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.