Fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento di approvazione del 12 novembre 2021, ha provveduto all’aggiornamento del modello di comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, come previsto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121, DL n. 34/2020, relative alle detrazioni previste per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
  • efficienza energetica,
  • rischio sismico,
  • impianti fotovoltaici
  • colonnine di ricarica.

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 121, prevede infatti che per tutti gli interventi sopra elencati, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presuppostiche danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.

La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità
  • oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario, e in quest’ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello, mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
  • oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate,

entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Già lo scorso 21 luglio 2021 erano state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello, recependo gli interventi sull’articolo 119 del decreto Rilancio.

L’ultimo aggiornamento è stato reso necessario dall’inserimento del comma 1-ter dell’articolo 121 nel Decreto Legge 34 del 2020 da parte del decreto antifrode, che introduce l’obbligatorietà del visto di conformità per attestare i presupposti che danno diritto alle detrazioni edilizie.

Cambia il quadro A, nel quale si deve indicare la tipologia di intervento, attraverso il codice di identificazione del lavoro da comunicare.

Se l’intervento in questione rientra nel superbonus 110 per cento deve essere poi barrata l’apposita casella.

Sono inoltre approvate le specifiche tecniche e le nuove istruzioni.

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