fonte: CAF UIL nazionale


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in merito al “Bonus facciate”.

Ricordiamo che il bonus, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, consiste in una detrazione Irpef e Ires riconosciuta per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

La detrazione è pari al 90% dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico nell’anno 2020, debitamente documentata, ripartita in 10 quote annuali di pari importo e senza limiti massimi di spesa.

Considerati i diversi soggetti che possono beneficare dell’agevolazione è necessario fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Pertanto saranno agevolabili solo le spese effettivamente sostenute nel 2020, anche per lavori iniziati nel 2019;
  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Relativamente agli interventi sulle parti comuni degli edifici, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, e non quella di versamento della rata condominiale.

I beneficiari devono detenere l’immobile oggetto dell’intervento:

  • in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono ammessi al Bonus gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10%;
  • dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Per i contribuenti Irpef non titolari di reddito di impresa è necessario effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

I titolari di reddito di impresa (Ires), al contrario, non sono tenuti a pagare con bonifico bancario o postale, perché il momento di effettivo pagamento non ha rilevanza.

Riferimenti sul sito Agenzia Entrate