fonte: CAF UIL nazionale
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 154 del 5 marzo, ha dato parere favorevole all’istante che chiedeva il riconoscimento del Bonus facciate per una facciata di uno stabile, ubicato in zona “A”, che non è visibile dal suolo pubblico, ponendo comunque determinate condizioni per l‘applicazione del beneficio.
Ricordiamo che l’agevolazione fiscale, cosiddetto Bonus facciate, consiste in una detrazione d’imposta del 90% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, ubicate nelle zone A e B o ad esse assimilabili, compresi gli immobili strumentali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
L’istante, considerato che la facciata oggetto dell’interpello confina con un complesso monumentale, liberamente aperto a turisti e visitatori, ha ritenuto che la facciata visibile al pubblico, anche se non rispettata la condizione di visibilità “dal suolo pubblico o dalla strada”, fosse idonea al beneficio in argomento.
In sintesi quindi la facciata risulta essere visibile “al pubblico” ma non “dal suolo pubblico”.
L’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello, ha ammesso il benefico in questione ma a condizione che venga stipulata apposita convenzione con l’Amministrazione comunale che ne disciplini l’uso, ferma restando la sussistenza degli ulteriori altri requisiti.