Fonte: CAF UIL nazionale
Con risposta del MEF alla interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021 (con oggetto “chiarimenti per l’accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori”) sono stati forniti chiarimenti in tema di superbonus e implicitamente anche di bonus facciate con particolare riferimento ai termini per l’esecuzione dei lavori per i quali è prevista la detrazione.
Il quesito chiedeva
… se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti…
È stato pertanto chiarito che relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, anche se le norme non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima, il bonus spetta per i costi complessivi sostenuti nel 2021 avviati ma non terminati.
La stessa DRE della Campana, in risposta ad altro interpello (914-1430/2021) ed in linea con la risposta del MEF, ha chiarito che il Bonus facciate è riconosciuto:
- per i costi complessivi sostenuti nel 2021 avviati ancorché non terminati;
- se il pagamento della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021;
- indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.