fonte: CAF UIL nazionale


Dal 1° aprile 2022 non sono più in vigore le misure agevolative delle dilazioni concesse per effettuare il versamento delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento.

Ricordiamo che l’art. 2 del d.l. 21.10.2021, n. 146 aveva fissato a 180 giorni dalla data della notifica fatta dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento.

Tale disposizione è stata integrata successivamente con l’art. 1, comma 913, della l. 30.12.2021, n. 234, che ha esteso il termine per l’adempimento in 180 giorni anche per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile 2022  ritorna pertanto il termine ordinario per l’adempimento di 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento fissato dall’art. 25, 2° comma, del d.p.r. 29,9.1973, n. 602. Ricordiamo, inoltre, anche gli effetti correlati a tale norma:

  • gli interessi di mora si applicano nella misura del 2,68% (fissata dal Provvedimento 23.5.2019) sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, a decorrere dalla data della notifica della cartella di pagamento (e non dallo spirare del termine concesso per osservare l’adempimento (art. 30 del d.p.r. citato);
  • l’agente della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento (art. 60 del d.p.r. citato).