fonte: CAF UIL nazionale
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 530 del 28 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in materia di cedolare secca e remissione in bonis.
In sintesi, nel caso in cui un contribuente non abbia tempestivamente comunicato la revoca della cedolare secca, può rimediare tramite la remissione in bonis. È necessario però, che abbia osservato un comportamento coerente e comunicato effettivamente al conduttore la volontà di cambiare regime, tornando alla tassazione ordinaria.
La remissione si perfeziona, in presenza di tutti i requisiti sostanziali, con la presentazione della comunicazione, il prescritto modello Rli, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020) e il contestuale versamento di un importo, a titolo di sanzione, pari a 250 euro da versare tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.