fonte: CAF UIL nazionale


È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 ottobre il Decreto 21 settembre 2021 recante le “modalità per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile”.

Il bonus in argomento consiste in un credito di imposta, di importo massimo pari a 750,00 eurodestinato a chi, tra il primo agosto e il 31 dicembre 2020, ha acquistato abbonamenti al trasporto pubblicobiciclette elettriche e nonmonopattini elettrici e altri servizi di mobilità elettrica.

Il credito spetta esclusivamente a chi abbia rottamato, sempre tra il primo agosto e il 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 (cioè mezzi con al massimo 9 posti a sedere e massa non superiore a 5 tonnellate), contestualmente all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, biciclette elettriche e non, monopattini elettrici e altri servizi di mobilità elettrica e sostenibile.

Il credito è inoltre riconosciuto solo nel caso in cui il richiedente, o uno dei suoi familiari conviventi, sia l’intestatario del veicolo rottamatoda almeno 12 mesi prima della rottamazione.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta le persone fisiche inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi  entro  novanta   giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.

Nella istanza i soggetti richiedenti devono indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Tale percentuale sarà comunicata con secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta:

  • non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
  • è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute;
  • può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.