fonte: CAF UIL nazionale


Dal 1° luglio è entrato in vigore il Superbonus, stabilito dal decreto Rilancio (d.l. 34/2020),  che prevede una detrazione del 110% per le spese effettuate con riferimento a interventi di risparmio energetico e antisismici sugli edifici.

Tuttavia sono state apportate alcune integrazioni all’emendamento, in fase di approvazione alla Camera, che hanno modificato il testo originario. Vediamo di seguito le principali novità contenute nell’ultima formulazione del testo:

  • L’estensione del benefico anche alle seconde case. Nello specifico il Bonus sarà applicato  alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso di villette a schiera, ma restano invece escluse ville, castelli e case di lusso;
  • la limitazione con riferimento alle persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni a godere del beneficio solo  per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • l’accesso al superbonus anche da parte dei contribuenti del terzo settore(organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
  • la riduzione dei massimali di spesa per gli interventi di coibentazione (cappotto termico), con differenze in base alla tipologia di edificio. In particolare, si passa dagli iniziali 60 mila euro per ogni unità abitativa a
    – 50mila per gli edifici unifamiliari
    – 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative
    – 30mila euro per gli edifici con più di otto unità.

Gli importi dovranno pertanto essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

  • l’estensione del superbonus fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare (interventi effettuati su immobili Iacp);
  • il riconoscimento della detrazione del 110% anche con riferimento alle opere di efficientamento energetico su immobili che vengono demoliti e ricostruitie non solo su quelli già esistenti;
  • l’inclusione nel sismabonus anche degli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
  • il Superbonus sarà applicato anche alle superfici opache inclinate e non solo a quelle orizzontali e verticali includendo al beneficio tutte le tipologie di tetti.

Le regole attuative saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 il 18 luglio 2020 (Suppl. Ordinario n. 25).