fonte: CAF UIL nazionale


La novità più importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di Superbonus è relativa alla riduzione della percentuale di detrazione e a criteri più stringenti per l’ottenimento (tetto massimo di reddito e vincolo della “prima casa”).

A partire dal 2023, si passa quindi da una detrazione del 110% ad una del 90% (e ulteriori riduzioni nel biennio a seguire) con alcune eccezioni.

L’aliquota del 90% resta valida anche per gli interventi avviati dopo il 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare in oggetto, che la stessa unità immobiliare sia adibita a “prima casa” e che il contribuente abbia un reddito di riferimento massimo di 15.000 euro.

Resta la detrazione del 110% per le seguenti fattispecie:

  • condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate in data antecedente il 18 novembre 2022 e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
  • edifici composti da 2 a 4 unità con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
  • ricostruzione delle abitazioni rientranti all’interno del “cratere sismico”;
  • demolizione e ricostruzione degli edifici, con istanza di acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;

interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture socio-sanitarie, fino al 2025.