- La TASI su abitazione principale non è più dovuta (escluso categorie A/1 eA/8 A/9).
- Sconto del 50% su Imu e Tasi su abitazioni in cui risiedono figli e/o genitori.
- Imu e Tasi ridotte al 75% in caso di immobili locati con contratti concordati.
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Ai fini delle imposte locali, abitazione principale è sia l’abitazione in cui si ha sia la residenza che la dimora abituale.
Nel caso due coniugi abbiano residenze in case di proprietà diverse nello stesso comune, devono definire quale, ai fini IUC, è l’abitazione principale per il nucleo familiare.
Ai fini dello sconto IMU e TASI del 50% si precisa che deve essere stato registrato un comodato d’uso anche nel caso il comodante abbia “una quota di possesso o la nuda proprietà”.
Il comodatario, inoltre, deve avere al massimo 2 immobili ad uso abitativo nello stesso comune e territorio nazionale (uno in cui vi abita e l’altro per cui è stato registrato il comodato).
Il comodante deve essere residente nell’immobile e deve essere “un familiare di primo grado in linea retta del proprietario dell’immobile”.
Nel caso in cui si applichi una aliquota inferiore o si calcoli l’imposta sull’imponibile del 50% o 75%, entro il 30 giungo dell’anno successivo si dovrà effettuare la relativa dichiarazione al Comune di riferimento.