fonte: CAF UIL nazionale
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla domanda per la definizione agevolata di controversie tributarie, da presentarsi entro il 31 maggio 2019.
Entro la data sopracitata, infatti, per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
La definizione agevolata è subordinata, quindi, alla presentazione della domanda, utilizzando l’apposito modulo, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della definizione, la lite deve essere ancora pendente alla data di presentazione della domanda, e quindi non si deve essere concluso con una pronuncia definitiva.
La domanda deve essere presentata da:
- Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio;
- o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.