Per poter detrarre degli oneri all’articolo 15 del Tuir sostenuti a partire da gennaio 2020, è necessario documentare la modalità di sostenimento degli stessi.
La detrazione è consentita solo se il pagamento avviene con versamento bancario, o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. del 09/07/97 n. 241.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 431 del 3 ottobre 2020, chiarisce però che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa.
È un esempio il caso del pagamento di una fattura intestata ad un coniuge, effettuata dall’altro attraverso bancomat collegato a conto corrente cointestato.