fonte: CAF UIL nazionale
La Legge di Bilancio 2023 prevede, tra le misure di sostegno ai contribuenti, anche il ravvedimento speciale in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso per le dichiarazioni fino al 2021. Inoltre, si possono definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate.
Le violazioni sostanziali “ravvedibili” riguardano solo le dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Le violazioni non devono essere ancora contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari da controlli automatizzati.
Queste possono essere regolarizzate con il pagamento in un’unica soluzione o dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo:
- dell’imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo (1,667%)
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.