fonte: CAF UIL nazionale


L’agenzia delle entrate, con provvedimento n. 51374 del 22.02.2021, ha prorogato al 31/3/2021, anziché il 16/03, il termine ultimo per inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione delle detrazioni o per la richiesta dello sconto in fattura per la detrazione del 110% (Superbonus) ed altre.

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha infatti previsto che, per il Superbonus e le altre detrazioni per  interventi edilizi elencati al comma 2 dello stesso Decreto, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa,
  • per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

Ricordiamo che, genericamente, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Il comma 2 dell’art. 121 precisa che le disposizioni in questione si applicano alle spese di: