fonte: CAF UIL nazionale
L’agenzia delle entrate, con provvedimento n. 51374 del 22.02.2021, ha prorogato al 31/3/2021, anziché il 16/03, il termine ultimo per inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione delle detrazioni o per la richiesta dello sconto in fattura per la detrazione del 110% (Superbonus) ed altre.
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha infatti previsto che, per il Superbonus e le altre detrazioni per interventi edilizi elencati al comma 2 dello stesso Decreto, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione:
- per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa,
- per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.
Ricordiamo che, genericamente, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Il comma 2 dell’art. 121 precisa che le disposizioni in questione si applicano alle spese di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del Tuir, comma 1 lett. a) e b) (detrazione del 36% – 50%);
- efficienza energetica su edifici esistenti di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013(tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali, ecc.);
- adozione di misure antisismiche (articolo 16 D.L. 63/2013);
- recupero/restauro della facciata di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 219, L. 160/2019 (bonus del 90% in 10 anni);
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lett. h), Tuir con detrazioni al 50% in 10 anni;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter D.L. 63/2013(50% in 10 anni).